Sez. 3, Sentenza n. 16954 del 11/11/2003 (Rv. 568072 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - CONCLUSIONI NUOVE | Domande, eccezioni e tesi difensive nuove - Divieto - Limiti - Fondamento - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - CONCLUSIONI NUOVE
Poiché il giudizio di rinvio è ad istruzione "chiusa", in esso è fatto divieto alle parti non solo di formulare domande ed eccezioni nuove, ma anche di prospettare nuove tesi difensive che modifichino il "thema decidendum" predeterminato nella precedente fase del processo. (Nella specie, la sentenza impugnata aveva ritenuto inammissibile la richiesta formulata per la prima volta in sede di rinvio di accertare e valutare l'incidenza patrimoniale delle lesioni subite dall'appellante sull'attività libero professionale che egli avrebbe potuto svolgere qualora avesse lasciato il posto di lavoratore dipendente; la S.C. ha confermato la sentenza, rilevando che la novità della tesi non integrava una nuova richiesta ma una modificazione del "thema decidendum", inammissibile in sede di rinvio).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)