Sez. L, Sentenza n. 3109 del 17/02/2004 (Rv. 570207 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - CONCLUSIONI NUOVE | Giudizio di rinvio - Processo ad istruzione "chiusa" - Configurabilità - Conseguenze - Accordo tra le parti - Rilevanza ai fini della decisione - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - CONCLUSIONI NUOVE
Il giudizio di rinvio quale disciplinato dagli artt. 392 e ss. cod. proc. civ. è un processo ad istruzione sostanzialmente "chiusa", in cui è preclusa la proposizione di nuove domande od eccezioni e la richiesta di nuove prove, nonché conclusioni diverse, salvo che queste, nei limiti dell'attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza di cassazione, mantenendo il giudice di rinvio gli stessi poteri del giudice di merito che ha pronunziato la sentenza cassata. Ne consegue che il giudice di rinvio deve decidere la controversia sulla base del principio enunziato nella sentenza rescindente e non alla stregua di un presunto accordo intervenuto tra le parti in ordine alle somme dovute dal soccombente.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)