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Sez. 5, Sentenza n. 19484 del 30/09/2016 (Rv. 641232 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOGGETTI PASSIVI | Residenza fiscale - Presunzione di residenza in Italia ex art. 2, comma 2 bis, del d.P.R. n. 917 del 1986 - Dichiarazione riservata ex art. 15 del d.l. n. 350 del 2001 - Mero elemento probatorio - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-09-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641232-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOGGETTI PASSIVI

In tema d'imposte dirette, la dichiarazione riservata presentata ai fini della regolarizzazione di alcune attività finanziarie detenute all'estero, ai sensi dell'art. 15 del d.l. n. 350 del 2001, conv. in l. n. 409 del 2001, non ha di per sé natura decisiva di "autodichiarazione" o "autodenuncia" della propria residenza in Italia, sicché può essere oggetto di valutazione al fine di confermare la presunzione di residenza in Italia, di cui all'art. 2, comma 2 bis, del d.P.R. n. 917 del 1986, senza, tuttavia, rendere in radice superfluo l'esame dei relativi elementi probatori addotti dal contribuente.

Riferimenti normativi: DPR 27/12/1986 num. 917 art. 2 com. 2 n. 2, Decreto Legge 25/09/2001 num. 350 art. 15, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 23/11/2001 num. 409

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)