Sez. 3, Sentenza n. 15223 del 03/07/2014 (Rv. 631735 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RESPONSABILITÀ PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ | Immissioni intollerabili con durata "sine die" derivanti da opera pubblica - Indennizzo - Applicazione dell'art. 46 legge n. 2359 del 1865 - Sussistenza - Operatività dell'art. 844 cod. civ. - Condizioni - Ai soli fini dell'accertamento del danno - Necessità - Ragioni.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RESPONSABILITÀ PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ
All'indennizzo per l'irreversibile diminuzione del godimento di un immobile, per effetto di immissioni intollerabili che siano dovute ad un'opera pubblica ed alla attività pubblicistica ad essa connessa e che risultino di durata prevedibilmente "sine die", va applicata la disciplina dell'art. 46 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 ("ratione temporis" applicabile ed ora sostituito dall'art. 44 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327), e non l'art. 844 cod. civ., cui può farsi rinvio solo al fine dell'apprezzamento della intollerabilità delle immissioni, che ha carattere speciale rispetto a quella codicistica, in ragione della qualità pubblica dei soggetti che interferiscono con la proprietà e alla natura e finalità pubblicistica della attività posta in essere e, dunque, della riconducibilità della fattispecie alla dinamica delle relazioni autorità-libertà e non a quella dei rapporti tra privati.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 844 CORTE COST., Legge 08/06/1865 num. 2359 art. 46 CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 44
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)