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Sez. 3, Sentenza n. 18226 del 03/07/2008 (Rv. 604857 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RESPONSABILITÀ PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ | Diritto all'indennizzo "ex" art. 46 legge n. 2359 del 1865 - Pregiudizi risarcibili - Diminuzione di valore dell'immobile - Ammissibilità - Lucro cessante - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604857-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RESPONSABILITÀ PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ

Il proprietario di un immobile, il cui valore sia diminuito in conseguenza della realizzazione in adiacenza ad esso di un'opera pubblica, ha diritto all'indennizzo previsto dall'art. 46 della legge 25 giugno 1865 n. 2359 solo nel caso di riduzione effettiva del valore del suo immobile (ad esempio, per diminuzione della capacità abitativa o per l'intollerabilità delle immissioni), e quindi a titolo di danno emergente, ma non già nell'ipotesi di riduzione degli utili in precedenza ricavati dall'uso dell'immobile (cosiddetto lucro cessante).

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 46 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)