Sez. 3, Sentenza n. 46897 del 03/05/2016 Cc. (dep. 09/11/2016) Rv. 268126 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Rifiuti identificati da codici c.d. "a specchio" - Attività di classificazione del rifiuto come pericoloso o non pericoloso - Soggetto obbligato - Produttore o detentore - Conseguenze.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
In caso di gestione di rifiuti identificati con un codice c.d. "a specchio" (previsto nelle ipotesi in cui da una medesima operazione o processo produttivo possano derivare, in alternativa, un rifiuto pericoloso o non pericoloso), il produttore/detentore è tenuto, per classificare il rifiuto e attribuire il codice (pericoloso/non pericoloso), ad eseguire le necessarie analisi volte ad accertare l'eventuale presenza di sostanze pericolose ed il superamento delle soglie di concentrazione, e solo nel caso in cui siano accertati in concreto l'assenza o il mancato superamento di dette soglie, il rifiuto potrà essere classificato come non pericoloso.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 260 CORTE COST., Legge 11/08/2014 num. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)