Sez. 5, Sentenza n. 1369 del 13/03/2000 Cc. (dep. 05/06/2000) Rv. 216361 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - RICHIESTA - DELL'IMPUTATO | Richiesta avanzata personalmente o tramite procuratore speciale - Procura speciale conferita al difensore - Determinazione dell'oggetto per cui è conferita - Necessità.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - RICHIESTA - DELL'IMPUTATO
In tema di patteggiamento, la richiesta di applicazione della pena è atto dispositivo personalissimo dell'imputato, che deve essere manifestato con forme vincolate e predefinite; pertanto, la volontà dell'interessato deve essere necessariamente espressa personalmente o, in mancanza, tramite procuratore speciale. (Nella fattispecie, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di patteggiamento impugnata dall'imputato, rilevando che l'atto di nomina del difensore, pur contenendo la dicitura "conferisce procura speciale", non recava alcuna espressione che legittimasse il professionista alla definizione del procedimento con pena concordata, mentre, ai sensi dell'art 122 cod.proc.pen., la procura deve contenere la determinazione dell'oggetto per cui è conferita e deve, dunque, far riferimento al potere di richiedere la applicazione di pena ai sensi dell'art 444 cod.proc.pen.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 446 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 446 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 122 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 122 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)