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Sez. 6, Sentenza n. 6193 del 12/04/1995 Ud. (dep. 27/05/1995) Rv. 201522 - 01

Procedimenti speciali - Patteggiamento - Richiesta - Dell'imputato | A mezzo del procuratore speciale - Possibilità di sub delega - Condizioni e limiti - Richiesta a mezzo di avvocato delegato da parte del collega difensore - Nullità - Non deducibilità ex art. 182 cod. proc. pen. - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-04-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201522-01

Procedimenti speciali - Patteggiamento - Richiesta - Dell'imputato

La richiesta di applicazione della pena è atto riservato personalmente all'imputato; essa non compete al difensore, il quale può proporla soltanto se vi è specificamente abilitato a mezzo di procura speciale. Al procuratore speciale non è però consentito delegare altra persona, a mano che tale facoltà non gli venga conferita espressamente dall'imputato con le stesse forme previste per la procura speciale dell'art. 446 comma terzo cod. proc. pen. L'atto di delega da parte del difensore ad altro collega non è in alcun modo riferibile all'imputato, il quale non può quindi essere considerato autore o coautore del vizio che invalida la conseguente sentenza: questo, pertanto, non rientra nella ipotesi di non deducibilità di cui all'art. 182 comma primo cod. proc. pen..

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 182 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 446 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 446 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)