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Sez. 1, Ordinanza n. 874 del 19/03/1979 Cc. (dep. 21/04/1979) Rv. 141847 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE - NATURA GIURIDICA - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1979-03-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/141847-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE - NATURA GIURIDICA - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - FATTISPECIE.*

Il delitto di ricettazione e un reato istantaneo e si consuma nel momento in cui l'agente ottiene il possesso della cosa. (nella specie, l'imputato, sorpreso in possesso di un ciclomotore rubato, assumeva di averlo altrove acquistato. Risolvendo il conflitto "analogo" negativo di Competenza insorto tra il pubblico ministero del luogo dell'accertamento del reato e quello del preteso acquisto, la Cassazione ha enunciato il principio in massima indicato). (nel senso che il delitto di ricettazione, nell'ipotesi dell'acquisto, si consuma al momento dell'accordo tra cedente e acquirente, V mass n 121514, anno 1972; nel senso che il predetto delitto, nella fattispecie commissiva della "intromissione", si consuma nel momento e nel luogo in cui avviene il primo atto di idonea mediazione, V mass n 132849, anno 1976; 127538, 127452, anno 1974; 122274, anno 1972).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 51 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)