Sez. 1, Sentenza n. 4477 del 21/02/1983 Ud. (dep. 18/05/1983) Rv. 159057 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE IN MATERIA PENALE - ESTRADIZIONE - CONVENZIONI INTERNAZIONALI - PROCEDIMENTO - ESECUZIONE DELL'AZIONE PENALE PER FATTI DIVERSI ED ANTERIORI ALL'ESTRADIZIONE - LEGITTIMITÀ - LIMITI.*
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE IN MATERIA PENALE - ESTRADIZIONE - CONVENZIONI INTERNAZIONALI - PROCEDIMENTO - ESECUZIONE DELL'AZIONE PENALE PER FATTI DIVERSI ED ANTERIORI ALL'ESTRADIZIONE - LEGITTIMITÀ - LIMITI.*
Il principio di specialità dell'estradizione, mentre vieta l'uso di coercizione fisica e la privazione della libertà personale per fatti diversi e anteriori, non impedisce la procedibilità della Azione penale per i fatti medesimi, sempre che essi siano perseguibili indipendentemente dalla presenza dell'imputato nel territorio dello stato. (V mass n 152854; (V mass n 141847).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 661
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)