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Sez. 1, Sentenza n. 4477 del 21/02/1983 Ud. (dep. 18/05/1983) Rv. 159057 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE IN MATERIA PENALE - ESTRADIZIONE - CONVENZIONI INTERNAZIONALI - PROCEDIMENTO - ESECUZIONE DELL'AZIONE PENALE PER FATTI DIVERSI ED ANTERIORI ALL'ESTRADIZIONE - LEGITTIMITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1983-02-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/159057-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE IN MATERIA PENALE - ESTRADIZIONE - CONVENZIONI INTERNAZIONALI - PROCEDIMENTO - ESECUZIONE DELL'AZIONE PENALE PER FATTI DIVERSI ED ANTERIORI ALL'ESTRADIZIONE - LEGITTIMITÀ - LIMITI.*

Il principio di specialità dell'estradizione, mentre vieta l'uso di coercizione fisica e la privazione della libertà personale per fatti diversi e anteriori, non impedisce la procedibilità della Azione penale per i fatti medesimi, sempre che essi siano perseguibili indipendentemente dalla presenza dell'imputato nel territorio dello stato. (V mass n 152854; (V mass n 141847).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 661

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)