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Sez. 3, Sentenza n. 8367 del 20/09/1996 (Rv. 499670 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE | Incidente stradale - Danni alla persona - Diritto al risarcimento - Prescrizione - Costituzione di parte civile nel processo penale - Interruzione della prescrizione per tutta la durata del processo - Estinzione del reato per amnistia - Conseguenze.
Stato
decisa il 1996-09-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499670-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE

In tema di risarcimento di danni alla persona causati da un incidente stradale, la costituzione di parte civile nel processo penale ha un effetto interruttivo permanente della prescrizione del diritto al risarcimento del danno per tutta la durata del processo penale, sicché in caso di estinzione del reato per amnistia il termine di prescrizione ricomincia a decorrere dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza che dichiara l'estinzione del reato e non dalla data del decreto di amnistia.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945, Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 78 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)