diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 11835 del 15/11/1995 (Rv. 494656 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO | Danni causati da incidente stradale - Domanda di risarcimento - Costituzione di parte civile nel processo penale - Effetto interruttivo permanente del termine di prescrizione - Estinzione del reato per amnistia - Termine biennale di prescrizione - Nuova decorrenza - Momento iniziale.
Stato
decisa il 1995-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494656-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO

In tema di risarcimento di danni alla persona causati da un incidente stradale, la costituzione di parte civile nel processo penale ha un effetto interruttivo permanente della prescrizione del diritto al risarcimento del danno per tutta la durata del processo penale, sicché in caso di estinzione del reato per amnistia il termine di prescrizione ricomincia a decorrere dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza che dichiara l'estinzione del reato e non dalla data del decreto di amnistia.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945, Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 78 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)