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Sez. 3, Sentenza n. 21021 del 19/03/2003 Cc. (dep. 13/05/2003) Rv. 225230 - 01

ATTI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - DISPOSIZIONI GENERALI - LINGUA | Obbligo di usare la lingua italiana - Per gli atti già formati da acquisire al procedimento - Esclusione - Obbligo del giudice di disporre la traduzione - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-03-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/225230-01

ATTI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - DISPOSIZIONI GENERALI - LINGUA

L'obbligo di usare al lingua italiana si riferisce agli atti da compiere nel procedimento, non agli atti già formati da acquisire al procedimento medesimo, dei quali il giudice deve disporre la traduzione ai sensi dell'art. 143, comma 2 cod. proc. pen.; ciò vale anche per l'atto di nomina del difensore di fiducia, redatto in lingua straniera, proveniente dall'indagato straniero. (Nella fattispecie la S.C. ha annullato con rinvio l'ordinanza con la quale il tribunale aveva dichiarato inammissibile l'istanza di riesame di un provvedimento di sequestro, proposta dal difensore dell'indagato straniero, perché la documentazione prodotta dal difensore era redatta in lingua straniera).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 109 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 109 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 143 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)