Sez. L, Sentenza n. 5972 del 29/11/1985 (Rv. 443122 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - PROROGA DI UN CONTRATTO A TERMINE PER UN PERIODO SUPERIORE ALLA DURATA DEL CONTRATTO INIZIALE - EFFETTI - ALLEGAZIONE DEL DATORE DI LAVORO DI AVER ERRATO NELL'INDICARE IL NUOVO TERMINE FINALE - RICHIESTA DELLA MERA RETTIFICA DELL'ERRORE DI CALCOLO - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI - RICHIESTA DI ANNULLAMENTO DEL CONTRATTO PER ERRORE - ESPERIBILITÀ - PRESUPPOSTI - FATTISPECIE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - PROROGA DI UN CONTRATTO A TERMINE PER UN PERIODO SUPERIORE ALLA DURATA DEL CONTRATTO INIZIALE - EFFETTI - ALLEGAZIONE DEL DATORE DI LAVORO DI AVER ERRATO NELL'INDICARE IL NUOVO TERMINE FINALE - RICHIESTA DELLA MERA RETTIFICA DELL'ERRORE DI CALCOLO - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI - RICHIESTA DI ANNULLAMENTO DEL CONTRATTO PER ERRORE - ESPERIBILITÀ - PRESUPPOSTI - FATTISPECIE.*
Nel caso di proroga di un contratto a termine per un periodo superiore alla durata del contratto iniziale, al fine di evitarne la trasformazione in rapporto a tempo indeterminato in virtù del disposto dell'art. 2 della legge 18 aprile 1962 n. 230 (che consente la proroga solo per una durata non superiore a quella del contratto iniziale) il datore di lavoro - il quale sostenga di aver voluto invece una proroga di durata pari al contratto iniziale ma di aver errato nell'indicare il termine finale non può chiedere la mera rettifica di quest'ultimo invocando la disciplina dettata dall'art. 1480 cod. civ. per l'errore di calcolo ove nell'atto di proroga sia indicato unicamente tale termine e non anche la durata complessiva della proroga, ma l'annullamento del contratto per errore-vizio, che è rilevante se essenziale (art. 1429 cod. civ.) e riconoscibile (art. 1431 cod. civ.), valutato alla stregua del criterio della normale diligenza della parte, destinataria della dichiarazione errata, nel verificare la corrispondenza di quest'ultima alla comune intenzione negoziale. (nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice del merito che aveva ritenuto irrilevante l'errore perché - pur essendo essenziale - non era riconoscibile, atteso che il lavoratore non aveva alcun interesse a controllare la corrispondenza della durata della proroga a quella del contratto iniziale). (V 3293/83, mass n 428182).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1429, Cod. Civ. art. 1430, Cod. Civ. art. 1431, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)