Sez. L, Sentenza n. 3293 del 13/05/1983 (Rv. 428182 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - ILLEGITTIMA APPOSIZIONE DEL TERMINE FINALE PER ERRORE DETERMINATO DA UNA CIRCOLARE MINISTERIALE - DISPOSIZIONE EX ART. 1419, SECONDO COMMA, COD. CIV. - APPLICABILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - ILLEGITTIMA APPOSIZIONE DEL TERMINE FINALE PER ERRORE DETERMINATO DA UNA CIRCOLARE MINISTERIALE - DISPOSIZIONE EX ART. 1419, SECONDO COMMA, COD. CIV. - APPLICABILITÀ.*
La disposizione dell'art. 1419 secondo comma cod. civ., a norma della quale la nullità di singole clausole contrattuali non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative, impedisce che al risultato della Invalidità dell'intero contratto possa pervenirsi in considerazione della sussistenza di un vizio del consenso cagionato da errore di diritto essenziale, avente ad oggetto la clausola nulla in rapporto alla norma imperativa destinata a sostituirla, poiché l'essenzialità di tale clausola rimane esclusa dalla stessa prevista sua sostituzione con una regola posta a tutela di interessi collettivi di preminente Rilevanza pubblica. Tale principio trova applicazione anche nel caso di apposizione del termine finale ad un contratto di lavoro subordinato, fuori dalle ipotesi espressamente previste dalla legge (nella specie, per la sostituzione di lavoratori assenti per ferie), che non può mai essere considerata come una causa sine qua non della stipulazione, ma costituisce un patto che, se anche stipulato per errore determinato da una circolare ministeriale, è riconducibile al novero degli accidentalia negotii, (il cui difetto non può porre in forse l'interesse principale e reciproco delle parti a collaborare nella produzione o nello scambio di beni o di servizi) e quindi resta sostituibile con la norma imperativa, ex art. 1419 cod. civ..*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1419, Cod. Civ. art. 1427, Cod. Civ. art. 1428, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)