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Sez. 1, Sentenza n. 10462 del 29/01/2002 Cc. (dep. 12/03/2002) Rv. 221553 - 01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE | Dichiarazioni assunte prima dell'entrata in vigore della legge sul giusto processo - Efficacia interinale - Condizioni - Rinnovazione delle stesse - Esperimento dell'incombente dopo la scadenza dei termini di durata dell'indagine - Ammissibilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2002-01-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/221553-01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE

In tema di giusto processo, l'art. 26, comma 2, della legge 1 marzo 2001, n. 63, nel prevedere, per i procedimenti che si trovino ancora nella fase delle indagini preliminari, la conservazione interinale dell'efficacia delle dichiarazioni già assunte a condizione che il Pubblico Ministero provveda alla rinnovazione delle stesse, non attribuisce rilievo alla circostanza che, al momento di entrata in vigore della legge in questione, siano scaduti i termini di durata delle indagini preliminari, in quanto, trattandosi di dichiarazioni tempestivamente e ritualmente assunte secondo la previgente normativa, non trova applicazione la sanzione di inutilizzabilità conseguente al mancato rispetto del termine di durata massima delle indagini di cui all'art. 407, comma 3.

Riferimenti normativi: Legge 01/03/2001 num. 63 art. 26 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 407 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 407 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)