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Sez. 2, Sentenza n. 5428 del 13/11/2001 Cc. (dep. 11/02/2002) Rv. 220997 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA | Dichiarazioni di coindagati anteriori alla legge 1 marzo 2001, n. 63 - Inosservanza delle garanzie previste dall'art. 64, comma 3, cod. proc. pen. - Disciplina transitoria ex art. 26, comma 2, legge n. 63 del 2001 - Mancata rinnovazione dell'esame da parte del pubblico ministero - Eccezione di inutilizzabilità- Proposizione per la prima volta con il ricorso ex art. 311 cod. proc. pen. - Possibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-11-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/220997-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA

L'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie su fatti che concernono la responsabilità di altri poste a fondamento dell'ordinanza che dispone la misura cautelare, rese nel corso dell'interrogatorio svoltosi in un procedimento che si trova ancora in fase di indagini preliminari al momento dell'entrata in vigore della legge 1 marzo 2001, n. 63 sul "giusto processo", senza che il pubblico ministero, ai sensi dell'art. 26 comma 2 della legge citata, abbia rinnovato l'interrogatorio con gli avvertimenti previsti dall'art. 64 comma 3 lett. c) cod. proc. pen., come modificato dall'art. 2 della medesima legge n. 62 del 2001, non può essere formulata per la prima volta con il ricorso per cassazione presentato ai sensi dell'art. 311 cod. proc. pen., in quanto il giudice di legittimità non può verificare se il pubblico ministero abbia provveduto alla rinnovazione degli atti secondo la previsione della normativa transitoria.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 64 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 64 com. 3 CORTE COST., Legge 01/03/2001 num. 63 art. 26 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 311 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)