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Sez. 3, Sentenza n. 15848 del 14/12/2001 (Rv. 551160 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - RIVALSA DELL'ASSICURATORE VERSO L'ASSICURATO | Assicurazione per conto altrui - Scissione tra la qualità di contraente e quella di assicurato / proprietario del veicolo - Conseguenze - Circolazione del veicolo contro la volontà del proprietario - Diritto di rivalsa dell'assicuratore - Destinatario - Conducente del veicolo - Rivalsa verso il contraente - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/551160-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - RIVALSA DELL'ASSICURATORE VERSO L'ASSICURATO

L'azione di rivalsa riconosciuta all'assicuratore dall'art. 18 della legge 990/1969 è esperibile, nel caso di assicurazione per conto di chi spetta (assicurazione stipulata, cioè, dal contraente non proprietario del veicolo), esclusivamente nei confronti del conducente del veicolo, tutte le volte in cui la circolazione sia avvenuta contro la volontà del proprietario, ed esclusivamente contro il proprietario, qualora la circolazione non sia avvenuta contro la sua volontà, salva espressa clausola, contenuta nella polizza assicurativa, che estenda anche al contraente non proprietario il diritto di rivalsa dell'assicuratore.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 1 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)