Sez. 3, Sentenza n. 8622 del 29/05/2003 (Rv. 563734 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - RIVALSA DELL'ASSICURATORE VERSO L'ASSICURATO | Esercizio della rivalsa nei confronti di soggetto diverso dal proprietario - assicurato del veicolo danneggiante - Esclusione.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - RIVALSA DELL'ASSICURATORE VERSO L'ASSICURATO
L'azione di rivalsa di cui è titolare l'assicuratore della responsabilità civile, a norma dell'art. 18, secondo comma, ultima parte, legge n. 990 del 1969, è data soltanto nei confronti del proprietario - assicurato del veicolo danneggiante (la cui circolazione non sia avvenuta contro la sua volontà), e non anche contro il conducente dello stesso veicolo.
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1990 num. 990 art. 18
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)