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Sez. 1, Sentenza n. 45184 del 11/10/2023 Ud. (dep. 09/11/2023) Rv. 285506-01

ARMI - PORTO ABUSIVO | Porto di armi improprie "nominate" - Divieto di porto senza giustificato motivo - Requisiti di punibilità - Sussistenza di circostanze di tempo e luogo dimostrative del pericolo di offesa alla persona - Omessa previsione - Ragione.
Stato
decisa il 2023-10-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/285506-01

ARMI - PORTO ABUSIVO

Gli oggetti indicati specificamente nella prima parte dell'art. 4, comma 2, legge 18 aprile 1975, n. 110, sono equiparabili alle armi improprie, sicché il loro porto costituisce reato alla sola condizione che avvenga "senza giustificato motivo", mentre per gli altri oggetti, non indicati in dettaglio, cui si riferisce l'ultima parte della citata disposizione occorre altresì che appaiano "chiaramente utilizzabili, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona". (Fattispecie in materia di porto di mazza da baseball, in cui la Corte ha ritenuto, in linea con la sentenza Corte costituzionale n. 139 del 2023, che la distinzione non è irragionevole, avendo il legislatore incluso tra gli strumenti "nominati" quelli oggettivamente più pericolosi e simili alle armi proprie "bianche", nonché quelli che si prestano ad essere impiegati per l'offesa alla persona).

Legge 18/04/1975 num. 110 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)