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Sez. 1, Sentenza n. 32269 del 03/07/2003 Ud. (dep. 31/07/2003) Rv. 225116 - 01

ARMI - PORTO ABUSIVO | Oggetti assimilabili alle armi improprie per la loro specifica indicazione - Porto senza giustificato motivo - Sufficienza per la configurabilità del reato - Fattispecie: mazza da baseball.
Stato
decisa il 2003-07-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/225116-01

ARMI - PORTO ABUSIVO

Gli oggetti indicati specificamente nella prima parte dell'art. 4, comma secondo, della legge 18 aprile 1975 n. 110 sono da ritenere del tutto equiparabili alle armi improprie, per cui il loro porto costituisce reato alla sola condizione che avvenga "senza giustificato motivo", mentre per gli altri oggetti, non indicati in dettaglio, cui si riferisce l'ultima parte della citata disposizione normativa occorre anche l'ulteriore condizione che essi appaiano "chiaramente utilizzabili, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona". E poiché fra gli oggetti costituenti la prima di dette categorie figurano anche le "mazze", ne deriva che anche il porto di una mazza da baseball va considerato idoneo a costituire reato se, indipendentemente dalla concreta prospettabilità di una sua utilizzazione per l'offesa alla persona, non abbia un giustificato motivo.

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1975 num. 110 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)