Sez. 3, Sentenza n. 377 del 15/01/2002 (Rv. 551565 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978, N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - EQUO CANONE | Patti in deroga ai sensi della legge 359/1992 - Validità - Condizioni - Limiti.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978, N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - EQUO CANONE
In materia di locazioni abitative, la pattuizione del canone in deroga a quella stabilita dalla legge 27 luglio 1978 n. 392, prevista dall'art. 11 della legge 8 agosto 1992 n. 359, è valida, ai sensi dell'art. 79 della legge 392/1978, alla condizione legale di esser contestuale alla rinuncia del locatore alla facoltà di disdetta alla prima scadenza, con speculare obbligo del locatore di rinnovare il contratto per ulteriori quattro anni, a meno che nel corso del rapporto la rinuncia divenga inefficace per giusta causa (quale l'intenzione del locatore di adibire l'immobile ad abitazione propria o di congiunti, o di esercitarvi una delle attività indicate nell'art. 27 o di eseguirvi le opere indicate nell'art. 59 legge 392/1978).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1587, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 23 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 27 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)