Sez. 3, Sentenza n. 21243 del 29/09/2006 (Rv. 593594 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978, N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - EQUO CANONE | Patti in deroga ai sensi della legge 359/1992 - Validità - Condizioni - Limiti - Fattispecie.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978, N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - EQUO CANONE
In materia di locazioni abitative, la pattuizione del canone, in deroga a quello stabilito dalla legge 27 luglio 1978 n. 392, prevista dall'art. 11 della legge 8 agosto 1992 n. 359, è valida, ai sensi dell'art. 79 della legge n. 392 del 1978, alla condizione di esser contestuale alla rinuncia del locatore alla facoltà di disdetta alla prima scadenza, con speculare obbligo del locatore di rinnovare il contratto per ulteriori quattro anni, a meno che nel corso del rapporto la rinuncia divenga inefficace per giusta causa, quale l'intenzione del locatore di adibire l'immobile ad abitazione propria o di congiunti, o di esercitarvi una delle attività indicate nell'art. 27 o di eseguirvi le opere indicate nell'art. 59 legge 392/1978. (Fattispecie in cui è stata ritenuta la nullità della clausola derogativa del canone equo in una locazione stipulata per la durata di due anni più due non rinnovabili).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1339, Cod. Civ. art. 1419 com. 2, Cod. Civ. art. 1587, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 23 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 27 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., Decreto Legge 11/07/1992 num. 359 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)