Sez. 2, Sentenza n. 1690 del 18/02/1991 (Rv. 470963 - 01)
Obbligazioni in genere - Nascenti dalla legge - Ingiustificato arricchimento (senza causa) - In genere | Indennizzo dovuto ex art. 2141 cod. civ. - Debito di valore - Configurabilità - Conseguenze - Svalutazione monetaria - Computabilità - Interessi legali - Computabilità - Decorrenza.
Obbligazioni in genere - Nascenti dalla legge - Ingiustificato arricchimento (senza causa) - In genere
L'indennizzo dovuto per arricchimento senza causa, a norma dell'art. 2041 cod. civ., in quanto diretto a reintegrare una diminuzione patrimoniale, configura un debito di valore e non già di valuta, anche nel caso in cui l'arricchimento si ricolleghi ad attività od erogazioni del creditore che abbiano comportato un risparmio di spesa per l'obbligato. Tale indennizzo, pertanto, va liquidato alla stregua dei valori monetari in atto al momento della pronuncia, ed il giudice deve tenere conto della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla decisione, anche di ufficio, indipendentemente dalla prova della sussistenza di uno specifico pregiudizio dell'interessato dipendente dal mancato tempestivo conseguimento dell'indennizzo medesimo. Sulla somma liquidata sono dovuti gli interessi al tasso legale, diretti a coprire e compensare l'ulteriore pregiudizio costituito dal mancato godimento dei frutti di un bene con decorrenza dalla data della perdita del godimento del bene e del correlativo verificarsi dello arricchimento, e, quindi, nel caso in cui questo si ricolleghi ad esborsi o erogazioni, dalle date di questi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)