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Sez. 2, Sentenza n. 1884 del 11/02/2002 (Rv. 552157 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - IN GENERE | Indennizzo - Debito di valore - Configurabilità - Conseguenze - Svalutazione monetaria - Liquidazione - Criteri - Somma liquidata - Interessi - Natura - Spettanza - Decorrenza - Cumulo con la rivalutazione - Ammissibilità - Portata - Limiti.
Stato
decisa il 2002-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/552157-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - IN GENERE

L'indennizzo previsto dall'art. 2041 cod. civ., anche se l'arricchimento consiste in un risparmio di spesa e il correlativo depauperamento in attività od erogazioni, rientra tra i debiti di valore, per tali dovendosi intendere quelli aventi ad oggetto non la erogazione già in origine di una entità pecuniaria per se stessa oggettivamente rilevante, determinata o determinabile, ma la prestazione di un quid monetario corrispondente a un valore reale, tendenzialmente finalizzato a reintegrare il patrimonio dell'avente diritto. Detto indennizzo va, pertanto, liquidato, in via sostitutiva, tenendo conto, anche d'ufficio, della svalutazione monetaria sopravvenuta dalla data dell'arricchimento fino alla decisione, che costituisce il momento in cui il credito dedotto in giudizio diviene liquido ed esigibile ed il correlativo debito si converte in debito di valuta. Sulla somma in tal guisa rivalutata possono essere riconosciuti, a decorrere dalla data del fatto di arricchimento e a un tasso da determinarsi in concreto secondo le circostanze del caso, anche gli interessi, i quali assolvono a una funzione diversa rispetto alla rivalutazione, essendo diretti a compensare il pregiudizio derivato al depauperato dalla mancata disponibilità della somma dovuta. In siffatta ultima ipotesi, però, gli interessi devono essere calcolati, quale ne sia il tasso, non sulla somma liquidata per il capitale, rivalutata definitivamente, ma con riferimento ai singoli momenti, con riguardo ai quali la somma equivalente al rapporto bene perduto - arricchimento si incrementa nominalmente in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria ovvero a un indice medio.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)