Sez. L, Sentenza n. 7448 del 29/07/1998 (Rv. 517596 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE | Illegittimità del licenziamento - Obbligo di reintegrazione (tutela reale) o di riassunzione (tutela obbligatoria) - Specificità dell'invito a rientrare in azienda - Necessità - Generica offerta di nuova occupazione - Inidoneità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE
Nel caso di accertamento dell'illegittimità del licenziamento intimato al lavoratore subordinato, l'ottemperanza sia dell'obbligo di reintegrazione ex art. 18 dello Statuto dei lavoratori (legge n. 300 del 1970) che dell'obbligo di riassunzione (ex art. 8 l. n.604 del 1966), rispettivamente previsti nel caso di tutela reale od obbligatoria del posto di lavoro, richiede che il datore di lavoro comunichi al lavoratore, pur senza forme solenni, un invito concreto e specifico a rientrare in azienda nel luogo e nelle mansioni originarie ovvero in altre se ricorrano comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive; non è pertanto sufficiente una generica offerta di nuova occupazione sia pure con il medesimo trattamento economico, che vale a concretare la proposta di un nuovo contratto di lavoro.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)