Sez. L, Sentenza n. 6837 del 19/06/1993 (Rv. 482822 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Risarcimento del danno | Licenziamento illegittimo seguito subito dopo dal ripristino del rapporto per spontanea volontà del datore di lavoro - Diritto al risarcimento - Esclusione - Mancata opposizione del datore di lavoro all'assolvimento degli obblighi derivantigli dal rapporto - Ripristino di quest'ultimo - Configurabilità - Fattispecie relativa a continuata erogazione, dopo il licenziamento, del sussidio contrattuale per la sospensione del rapporto dovuta allo stato di detenzione del dipendente.
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Risarcimento del danno
Il risarcimento del danno pari a cinque mensilità di retribuzione, di cui all'art. 18 legge n. 300 del 1970, non spetta al lavoratore illegittimamente licenziato qualora il licenziamento sia eseguito, senza apprezzabile soluzione di continuità, dal ripristino del rapporto, che, attuato, senza che sia necessaria l'adozione di forme solenni, per spontanea volontà del datore di lavoro, avvenga con la ripresa da parte del lavoratore della sua prestazione, ovvero, in caso di sua oggettiva impossibilità, con la mancata opposizione all'assolvimento da parte del datore di lavoro degli obblighi a lui derivanti dal rapporto di lavoro. (Nella specie, tale manifestazione di volontà è stata configurata in relazione alla continuata erogazione da parte del datore medesimo, dopo il licenziamento, di un sussidio previsto dal contratto collettivo per l'ipotesi di sospensione del rapporto dovuta allo stato di detenzione del dipendente).
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)