Sez. 2, Sentenza n. 7940 del 23/08/1997 (Rv. 507050 - 01)
TRASCRIZIONE - CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI - OBBLIGHI DEL CONSERVATORE - RIFIUTO O RITARDO DI RICEZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE | Reclamo presso la Corte d'Appello - Provvedimento conclusivo ex art. 2764 bis cod. civ. - Impugnabilità ex art. 111 Cost. - Esclusione.
TRASCRIZIONE - CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI - OBBLIGHI DEL CONSERVATORE - RIFIUTO O RITARDO DI RICEZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE
Il provvedimento della Corte di Appello, con il quale si conclude, a norma dell'art. 2674 bis cod. civ. e 113 "ter" disp. att. stesso codice, il procedimento sul reclamo proposto avverso la trascrizione o l'iscrizione con riserva al fine di conservare gli effetti della formalità, non è impugnabile con il ricorso per Cassazione a norma dell'art. 111 della Costituzione, trattandosi di un procedimento "lato sensu" cautelare, a contraddittorio non pieno, nel quale le parti interessate, ai sensi del cit. art. 113 ter, vengono semplicemente sentite, diretto a far sì che, nel caso in cui sorgano gravi e fondati dubbi sulla trascrivibilità o iscrivibilità di un determinato atto, l'interessato possa ottenere, in via provvisoria, l'attuazione della pubblicità immobiliare, ed il cui oggetto è il solo accertamento della gravità e fondatezza dei dubbi in questione, essendo la definitiva pronuncia sulla sussistenza del diritto e sull'effettuazione della pubblicità, rimessa ad un eventuale giudizio contenzioso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2674 bis, Costituzione art. 111, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 113 ter, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 113 ter
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)