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Sez. 2, Sentenza n. 1405 del 07/02/1992 (Rv. 475637 - 01)

Trascrizione - Conservatoria dei registri immobiliari - Obblighi del conservatore - Rifiuto o ritardo di ricezione degli atti - In genere | Trascrizione o iscrizione con riserva - Procedimento di reclamo presso la Corte d'appello - Provvedimento conclusivo - Impugnabilità in Cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475637-01

Trascrizione - Conservatoria dei registri immobiliari - Obblighi del conservatore - Rifiuto o ritardo di ricezione degli atti - In genere

Il provvedimento della Corte di appello con il quale si conclude, a norma art. 2674 bis cod. civ. e 113 "ter" disp. att. stesso codice il procedimento sul reclamo proposto avverso la trascrizione o l'iscrizione con riserva al fine di conservare gli effetti della formalità, non è impugnabile con il ricorso per cassazione a norma dell'art. 11 della Costituzione, trattandosi di un procedimento "lato sensu" cautelare, a contraddittorio non pieno, nel quale le parti interessate, ai sensi del cit. art. 113 ter, vengono semplicemente sentite, diretto a far sì che nel caso in cui sorgano gravi e fondati dubbi sulla trascrivibilità o iscrivibilità di un determinato atto, l'interessato possa ottenere in via provvisoria l'attuazione della pubblicità immobiliare, ed il cui oggetto è il solo accertamento della gravità e fondatezza dei dubbi in questione, essendo la definitiva pronuncia sulla sussistenza del diritto e sull'effettuazione della pubblicità rimessa ad un eventuale giudizio contenzioso.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Civ. art. 2674 bis, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 113 ter, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 113 ter

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)