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Sez. 2, Sentenza n. 6675 del 30/03/2005 (Rv. 580050 - 01)

TRASCRIZIONE - CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI - OBBLIGHI DEL CONSERVATORE - RIFIUTO O RITARDO DI RICEZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE | Reclamo presso la Corte d'Appello - Provvedimento conclusivo ex art. 2764 bis cod. civ. - Impugnabilità ex art. 111 Cost. - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580050-01

TRASCRIZIONE - CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI - OBBLIGHI DEL CONSERVATORE - RIFIUTO O RITARDO DI RICEZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE

In tema di ricorso straordinario per Cassazione, il provvedimento della Corte d'Appello, con il quale si conclude, a norma dell'art. 2674 bis cod. civ. e 113 "ter" disp. att. stesso codice, il procedimento sul reclamo proposto avverso la trascrizione o l'iscrizione con riserva al fine di conservare gli effetti della formalità, non è impugnabile ai sensi dell'art. 111 Cost., trattandosi di un procedimento "lato sensu" cautelare, a contraddittorio non pieno, nel quale le parti interessate, ai sensi del cit. art. 113 ter, vengono semplicemente sentite, diretto a far sì che, nel caso in cui sorgano gravi e fondati dubbi sulla trascrivibilità o iscrivibilità di un determinato atto, l'interessato possa ottenere, in via provvisoria, l'attuazione della pubblicità immobiliare, ed il cui oggetto è il solo accertamento della gravità e fondatezza dei dubbi in questione, essendo la definitiva pronuncia sulla sussistenza del diritto e sull'effettuazione della pubblicità rimessa ad un eventuale giudizio contenzioso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2674 bis, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 113 ter, Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)