Sez. L, Sentenza n. 2284 del 02/03/1998 (Rv. 513219 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI | Indennità di malattia - Assicurazione gestita dall'INPS - Maturazione di giorno in giorno - Configurabilità - Prescrizione breve annuale - Decorrenza - Dal giorno di maturazione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI
Il diritto all'indennità di malattia, dovuta in base alla relativa assicurazione ora gestita dall'INPS, matura di giorno in giorno, in dipendenza dall'assenza dal lavoro per malattia del lavoratore assicurato, e dallo stesso giorno della sua maturazione decorre, in base alla regola di cui all'art. 2935 cod. civ., la speciale prescrizione breve (annuale) prevista dall'art. 6, ultimo comma, della legge 11 gennaio 1943 n. 138.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Legge 11/01/1943 num. 138 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)