Sez. 1, Sentenza n. 3292 del 25/07/1977 (Rv. 386830 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE - CONSEGUENZE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - ALLA PARTE PERSONALMENTE - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE - CONSEGUENZE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - ALLA PARTE PERSONALMENTE - ESCLUSIONE.*
Poiche anche il termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza, previsto dall'art 327 primo comma cod proc civ a pena di decadenza dell'impugnazione, e soggetto alla sospensione durante il periodo feriale, ai sensi dell'art 1 della legge 7 ottobre 1969 n 742, l'impugnazione che venga proposta nel rispetto di detto termine, computandone la sospensione dal primo agosto al 15 settembre, va considerata come impugnazione entro l'anno dalla pubblicazione, e, quindi, deve essere notificata nei luoghi indicati dal primo comma dell'art 330 cod proc civ, e non presso la parte personalmente, come prescritto dal terzo comma della norma medesima per le impugnazioni ammesse dopo il decorso dell'anno. (V 1906/76, mass n 380697).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)