diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 21909 del 25/09/2013 (Rv. 627711 - 01)

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE | Principio di acquisizione delle prove - Portata - Principio dell'onere probatorio - Necessità di contemperamento - Conseguenze - Principio dispositivo delle prove - Facoltà della parte di ritirare il proprio fascicolo e di ometterne la restituzione - Incidenza - Dovere del giudice di pronunciare nel merito - Valutazione globale del materiale probatorio ritualmente acquisito - Necessità - Sindacato di legittimità - Contenuto.
Stato
decisa il 2013-09-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627711-01

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE

Il principio generale di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 cod. civ. deve essere contemperato con il principio di acquisizione probatoria, che trova fondamento nella costituzionalizzazione del principio del giusto processo, con la conseguenza che anche il principio dispositivo delle prove - in forza del quale ogni parte è libera di ritirare il proprio fascicolo e di omettere la restituzione del medesimo - va inteso in modo differente, traducendosi nel dovere del giudice di pronunciare nel merito della causa sulla base del materiale probatorio ritualmente acquisito - da qualunque parte processuale provenga - con una valutazione non atomistica ma globale nel quadro di una indagine unitaria ed organica, suscettibile di sindacato, in sede di legittimità, per vizi di motivazione e, ove ne ricorrano gli estremi, per scorretta applicazione delle norme riguardanti l'acquisizione della prova.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 245 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)