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Sez. 2 - , Sentenza n. 16517 del 31/07/2020 (Rv. 659018 - 04)

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE | Diritto ad un giusto processo - Obbligo per il giudice di assumere tutti i mezzi istruttori articolati dalla parte - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2020-07-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/659018-04

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE

In tema di garanzia del giusto processo, non può predicarsi, tanto alla stregua delle norme di rango costituzionale, quanto ai sensi dell'art. 6 CEDU, un obbligo incondizionato del giudice di dar corso all'assunzione di qualsivoglia mezzo istruttorio articolato dalla parte, a prescindere da una valutazione di rilevanza dei fatti da provare, atteso che, da un lato, l'art. 6 cit., pur garantendo il diritto ad un processo equo, non contiene alcuna disposizione riguardante il regime di ammissibilità delle prove o sul modo in cui esse dovrebbero essere valutate, trattandosi di questioni rimesse alla regolamentazione della legislazione nazionale, dall'altro, la necessità, da parte del giudice, di scrutinare la rilevanza ed ammissibilità dei singoli mezzi proposti dalla parte si coniuga ed è coerente con i principi della ragionevole durata del processo, con cui collide l'espletamento di attività processuali non necessarie o superflue ai fini della pronuncia.

Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 183 com. 6, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)