Sez. 3, Sentenza n. 826 del 10/02/1981 (Rv. 411308 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - PRECETTORI E MAESTRI - PROVA LIBERATORIA - PRECETTORI E MAESTRI IN SERVIZIO PRESSO UN PATRONATO SCOLASTICO - DANNI CAGIONATI DAL FATTO ILLECITO COMPIUTO DAGLI ALLIEVI - PRESUNZIONE DI RESPONSABILITA DEI PRECETTORI E MAESTRI - PROVA LIBERATORIA - OGGETTO - FATTISPECIE.*
RESPONSABILITA CIVILE - PRECETTORI E MAESTRI - PROVA LIBERATORIA - PRECETTORI E MAESTRI IN SERVIZIO PRESSO UN PATRONATO SCOLASTICO - DANNI CAGIONATI DAL FATTO ILLECITO COMPIUTO DAGLI ALLIEVI - PRESUNZIONE DI RESPONSABILITA DEI PRECETTORI E MAESTRI - PROVA LIBERATORIA - OGGETTO - FATTISPECIE.*
I precettori - compreso in essi il maestro in servizio presso un patronato scolastico - rispondono dei danni cagionati dal fatto illecito compiuto dagli allievi nel tempo in cui questi sono sottoposti alla loro vigilanza, se non provano di non aver potuto impedire il fatto. A tal fine, il maestro, in tanto si libera dalla presunzione di responsabilita, in quanto provi di aver esercitato la vigilanza sugli alunni nella misura dovuta - ai sensi dell'art 350 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare approvato con RD 26 aprile 1926 n 1297 - e di non aver potuto, cio nonostante, impedire il compimento del fatto illecito. (nella specie, si e ritenuto che non avesse carattere di imprevedibilita la rottura della vetrata di una palestra - i cui frammenti avevano cagionato danno a persona sita all'interno della palestra medesima - verificatasi per una pallonata da un allievo sferrata con i piedi, invece che con le mani, durante una partita di palla a volo fatta giocare in un attiguo cortile). (V 894/77, mass n 384500).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2048, Regio Decr. 26/04/1928 num. 1297 art. 350
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)