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Sez. 3, Sentenza n. 894 del 04/03/1977 (Rv. 384500 - 01)

RESPONSABILITA CIVILE - PRECETTORI E MAESTRI - IN GENERE - INSEGNANTI DI SCUOLE ELEMENTARI PUBBLICHE - RESPONSABILITA PER I DANNI CAGIONATI DALL'ATTO ILLECITO DELLO SCOLARO - SUSSISTENZA - PROVA LIBERATORIA - CONTENUTO - DOVERE DI VIGILANZA - ESTENSIONE.*
Stato
decisa il 1977-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384500-01

RESPONSABILITA CIVILE - PRECETTORI E MAESTRI - IN GENERE - INSEGNANTI DI SCUOLE ELEMENTARI PUBBLICHE - RESPONSABILITA PER I DANNI CAGIONATI DALL'ATTO ILLECITO DELLO SCOLARO - SUSSISTENZA - PROVA LIBERATORIA - CONTENUTO - DOVERE DI VIGILANZA - ESTENSIONE.*

I maestri delle scuole pubbliche elementari rientrano nella nozione di 'precettorì di cui al secondo comma dell'art 2048 cod civ e percio rispondono dei danni cagionati dall'atto illecito compiuto da un allievo in danno di un altro nel tempo in cui essi sono sottoposti alla loro vigilanza, se non provano di non aver potuto impedire l'atto. A tal fine, in tanto il maestro si libera dalla presunzione di responsabilita, in quanto provi di aver esercitato la vigilanza sugli alunni nella misura dovuta e che, nonostante l'esatto, completo adempimento di tale dovere - imposto dall'art 350 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare approvato con RD 26 aprile 1928, n 1297 - gli sia stato impossibile impedire il compimento dell'atto illecito causativo di danno per la sua repentinita e imprevedibilita, che non ha consentito un tempestivo efficace intervento. Il contenuto del dovere di vigilanza non e assoluto, bensi relativo all'eta e al normale grado di maturazione degli alunni: la vigilanza, percio deve raggiungere il massimo grado di continuita e attenzione nella prima classe elementare. (V 1056/73, mass n 363506; (V 997/73, mass n 363395).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2048, Regio Decr. 26/04/1928 num. 1297 art. 350

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)