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Sez. 2, Sentenza n. 9869 del 27/07/2000 (Rv. 538858 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO | Difensore - Legittimazione - Sussistenza - Necessità della procura speciale - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/538858-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO

Il disconoscimento della scrittura privata può essere effettuato dal difensore anche se non munito di procura speciale, non rientrando fra gli atti che implicano disposizione del diritto in contesa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 215, Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)