Sez. 1, Sentenza n. 9830 del 06/10/1990 (Rv. 469391 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE - CONTESTAZIONI TECNICHE E/O GIURIDICHE - ONERE DELLA RISERVA - SUSSISTENZA.*
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE - CONTESTAZIONI TECNICHE E/O GIURIDICHE - ONERE DELLA RISERVA - SUSSISTENZA.*
Nella disciplina dell'appalto di opere pubbliche di cui al R.d. 25 maggio 1895 n. 350 l'Onere della riserva - posto a carico dello appaltatore che intenda far valere verso l'amministrazione committente diritti od eccezioni incidenti sul compenso complessivo e che assolve alla funzione di consentire la tempestiva e costante evidenza di tutti i fattori che siano suscettibili di aggravare il costo della opera e formino oggetto di contrastante valutazione dalle parti - non è circoscritto agli elementi di natura strettamente contabile, ma riguarda conseguentemente tutti i fatti che siano comunque idonei a produrre spesa. Pertanto, tale Onere va riferito anche alle contestazioni tecniche e/o giuridiche, senza che con riguardo a queste il particolare procedimento di risoluzione con provvedimento ministeriale ex art. 23 R.d. 1895 cit. - come confermato dall'art. 42 del vigente capitolato generale d'appalto approvato con d.P.R. n. 1063 del 1962 (e, sostanzialmente, già dall'art. 41 del precedente d.m. 28 maggio 1895) - escluda la previa e tempestiva inserzione della domanda o della riserva o ne comporti la sospensione dei relativi termini, a meno che non sia proprio l'esecuzione della decisione ministeriale, da parte dello appaltatore, a creare i presupposti della contestazione e della conseguente iscrizione della riserva. (Conf 6911/82, mass n 424563, sulla prima parte; (Conf 1726/82, mass n 419564; (Conf 5300/81, mass n 416057).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 23, Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 54, DM 28/05/1895 art. 41, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 42
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)