Sez. 2, Sentenza n. 9994 del 24/06/2003 (Rv. 564495 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO | Tardivo - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione - Conseguenze.
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO
La tardività del disconoscimento di una scrittura privata non è rilevabile d'ufficio, ma deve essere eccepita dalla parte che tale scrittura abbia prodotto, con la conseguenza che, dato corso al procedimento di verificazione - con ciò rinunciando alla proposizione dell'eccezione - la parte stessa non può poi ritornare sulle proprie decisioni sollevando detta eccezione successivamente, atteso che, se il tardivo disconoscimento determina un riconoscimento presunto della scrittura, non potrebbe ammettersi tale effetto quando è ormai acquisita - per il negativo espletamento del procedimento di verificazione - la prova della falsità della scrittura stessa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 215, Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)