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Sez. U, Sentenza n. 11072 del 10/11/1997 (Rv. 509694 - 01)

PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - DENTISTI ED ODONTOTECNICI | Autorizzazione all'esercizio della professione di odontoiatra prevista dagli artt. 8 e 9 della legge n. 409 del 1985 - Mancanza del necessario titolo accademico - Cancellazione dall'albo - Legittimità - Impugnazione - Innanzi alla commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, ed eventualmente e successivamente ex art. 111 della cost. - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1997-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/509694-01

PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - DENTISTI ED ODONTOTECNICI

Anche nell'ipotesi di autorizzazione all'esercizio della professione di odontoiatra prevista dagli artt. 8 e 9 della legge n.409 del 1985 in favore dei cittadini degli Stati membri della Comunità europea il consiglio provinciale dell'ordine professionale dei medici chirurghi e odontoiatri può - indipendentemente dall'eventuale revoca od annullamento del provvedimento autorizzatorio - disporre legittimamente la cancellazione dal relativo albo dell'iscritto quando risulti che questo non sia più (o non sia mai stato) in possesso dei requisiti previsti dalla legge, quale il conseguimento del necessario titolo accademico; cancellazione la cui legittimità può essere dall'iscritto contestata con ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, che costituisce organo giurisdizionale speciale istituito prima della Costituzione, la cui decisione è suscettibile di ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. per violazione di legge.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge 24/07/1985 num. 409 art. 8, Legge 24/07/1985 num. 409 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)