Sez. 2, Sentenza n. 17340 del 17/11/2003 (Rv. 568211 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO UNILATERALE | Recesso unilaterale dal contratto ex art. 1373 c.c - Natura e condizioni - Prestazione di un corrispettivo - Obbligazione di valuta - Configurabilita ' - Sussistenza - Recesso del committente dal contratto di appalto ex art. 1671 c.c - Differenze - Effetti - Obbligazione indennitaria nei confronti dell'appaltatore - Oggetto - Obbligazione di valore - Sussistenza.
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO UNILATERALE
Mentre integra un debito di valuta, che ai sensi dell'art. 1373 c.c. trova fonte in una patto espresso, la prestazione a favore dell'appaltatore di una somma a titolo di corrispettivo per l'esercizio da parte del committente della facoltà di recesso prima che il contratto abbia avuto un principio di esecuzione, dà luogo, invece, a un'obbligazione di valore di natura indennitaria l'esercizio, posteriore alla conclusione del contratto di appalto - e quindi anche ad esecuzione già iniziata - della facoltà di recesso unilaterale per legge attribuita dall'art. 1671 c.c. al committente, che è tenuto a tenere indenne l'appaltatore del danno emergente e del lucro cessante, da liquidare - secondo i principi regolatori del risarcimento del danno - anche in via equitativa, tenendo conto della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla data della liquidazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1373, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1671, Cod. Civ. art. 1223
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)