Sez. 2, Sentenza n. 5769 del 22/11/1985 (Rv. 442954 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - CONVOCAZIONE - AVVISO DI CONVOCAZIONE - RICEZIONE ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DELLA DATA FISSATA PER L'ADUNANZA - NECESSITÀ.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - CONVOCAZIONE - AVVISO DI CONVOCAZIONE - RICEZIONE ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DELLA DATA FISSATA PER L'ADUNANZA - NECESSITÀ.*
In tema di condominio negli edifici, la disposizione del sesto comma dell'art. 1136 cod. civ. - secondo cui l'assemblea non può deliberare se non consta che tutti i condomini sono stati invitati alla riunione - implica che ogni condomino ha il diritto d'intervenire all'assemblea, e deve quindi essere messo in condizione di poterlo fare, con la conseguente necessità che l'avviso di convocazione previsto dall'ultimo comma dell'art. 66 disp. Att. E trans. Cod. civ. sia non solo inviato ma anche ricevuto nel termine (almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza) ivi previsto. (V 2346/75, mass n 376198; (V 2050/75, mass n 375769; (V 2368/70, mass n 348584).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1136, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 66, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 66
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)