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Sez. 5, Sentenza n. 3306 del 19/02/2004 (Rv. 570294 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) | Soggetto passivo - Cedente del bene o prestatore del servizio - Imposta indebitamente corrisposta - Richiesta di rimborso all'amministrazione finanziaria - Legittimazione attiva.
Stato
decisa il 2004-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570294-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.)

Nella disciplina dell'IVA, soggetto passivo del tributo, e quindi legittimato a richiederne il rimborso, ove il pagamento non sia dovuto, è, ai sensi dell'art. 17 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, il cedente del bene o il prestatore del servizio, non già il cessionario o il committente, i quali ultimi, come semplici soggetti d'IVA, cioè soggetti solo economicamente incisi e consumatori finali, rimangono estranei al rapporto con l'amministrazione finanziaria.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)