Sez. 5, Sentenza n. 2808 del 07/02/2008 (Rv. 602110 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) | Cessionario e committente che acquisisce beni o servizi nell'esercizio di un'impresa - Rimborso IVA - Legittimazione attiva - Sussistenza.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.)
In materia di IVA, il cessionario o committente che acquisisce beni o servizi nell'esercizio di un'impresa, è soggetto attivo nel rapporto tributario ed è quindi legittimato a chiedere all'Amministrazione finanziaria il rimborso di quanto indebitamente versato (nella specie la S.C. ha ritenuto la legittimazione attiva a chiedere il rimborso IVA, indebitamente pagata, di una società tedesca, che aveva ricevuto da una società italiana prestazioni di promozione pubblicitaria e marketing, provvedendo al pagamento delle relative fatture su cui era applicata l'Iva, regolarmente versata all'erario dalla società italiana).
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 4 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 18 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)