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Sez. 5, Sentenza n. 2808 del 07/02/2008 (Rv. 602110 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) | Cessionario e committente che acquisisce beni o servizi nell'esercizio di un'impresa - Rimborso IVA - Legittimazione attiva - Sussistenza.
Stato
decisa il 2008-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602110-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.)

In materia di IVA, il cessionario o committente che acquisisce beni o servizi nell'esercizio di un'impresa, è soggetto attivo nel rapporto tributario ed è quindi legittimato a chiedere all'Amministrazione finanziaria il rimborso di quanto indebitamente versato (nella specie la S.C. ha ritenuto la legittimazione attiva a chiedere il rimborso IVA, indebitamente pagata, di una società tedesca, che aveva ricevuto da una società italiana prestazioni di promozione pubblicitaria e marketing, provvedendo al pagamento delle relative fatture su cui era applicata l'Iva, regolarmente versata all'erario dalla società italiana).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 4 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 18 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)