Sez. 3, Sentenza n. 81 del 06/01/1984 (Rv. 432342 - 01)
AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - ASSEGNAZIONE - ATTI DI DISPOSIZIONE DI TERRENI ASSEGNATI DA PARTE DI ENTI DI SVILUPPO FONDIARIO - AZIONE DI ANNULLAMENTO EX ART. 6 LEGGE N. 379 DEL 1967 - PROPONIBILITÀ - DA CHIUNQUE VI ABBIA INTERESSE - CONSEGUENZE.*
AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - ASSEGNAZIONE - ATTI DI DISPOSIZIONE DI TERRENI ASSEGNATI DA PARTE DI ENTI DI SVILUPPO FONDIARIO - AZIONE DI ANNULLAMENTO EX ART. 6 LEGGE N. 379 DEL 1967 - PROPONIBILITÀ - DA CHIUNQUE VI ABBIA INTERESSE - CONSEGUENZE.*
L'Azione di annullamento, prevista dall'art. 6 della legge 29 maggio 1967 n. 379 per il caso in cui l'assegnatario del terreno di ente pubblico per la trasformazione fondiaria (nella specie ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise) lo dia in affitto o comunque ne ceda l'uso senza la prescritta autorizzazione, può essere esercitata, secondo il dato testuale della norma, oltreché dall'ente, "da chiunque vi abbia interesse" e, quindi, anche dalla parte subentrata - in virtù di espresso provvedimento dell'ente di riforma - nella posizione di assegnatario del fondo.*
Riferimenti normativi: Legge 29/05/1967 num. 379 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)