Sez. 3, Sentenza n. 4506 del 28/03/2001 (Rv. 545259 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - IN GENERE | Responsabilità ultramassimale dell'assicuratore - Per ritardo ingiustificato nel pagamento o nella messa a disposizione del massimale - Capienza o incapienza del massimale - Rilevanza - Esclusione.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - IN GENERE
Sussiste responsabilità ultramassimale dell'assicuratore sol che lo stesso ritardi il pagamento o la messa a disposizione del massimale, dovendosi presumere fino a prova contraria che il ritardo sia ingiustificato dalla scadenza del termine fissato dall'art. 22 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, mentre a nulla rileva se il massimale sia o meno capiente. In caso d'incapienza e disaccordo della pluralità dei danneggiati all'assicuratore non resta altro mezzo per liberarsi dalla responsabilità che mettere a disposizione il massimale.
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)