Sez. 3, Sentenza n. 3353 del 18/04/1997 (Rv. 503787 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - TERMINE DI SESSANTA GIORNI | Omesso risarcimento - Conseguenze - Diritto del danneggiato agli interessi moratori e maggior danno ex art. 1224 cod. civ. - Sussistenza - Condizioni.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - TERMINE DI SESSANTA GIORNI
Il ritardo dell'assicuratore nel risarcire il danneggiato da sinistro stradale è costitutivo dell'accessorio obbligo di risarcirgli anche gli interessi moratori e il maggior danno da svalutazione monetaria (art. 1224 cod. civ.) - se tempestivamente richiesti - con decorrenza dalla scadenza del termine stabilito dall' art. 22 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, salvo che l'assicuratore dimostri che detto ritardo non gli è imputabile (art.1218 cod. civ.), o che lo è divenuto successivamente alla scadenza predetta.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)