diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 6926 del 26/05/2000 (Rv. 536933 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Attività di facchinaggio - Svolgimento in regime di autonomia o di subordinazione a seconda delle modalità - Intermediazione di cooperativa in relazione a prestazioni di natura subordinata - Illiceità.
Stato
decisa il 2000-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/536933-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)

Anche l'attività di facchinaggio, benché possa avere la natura giuridica di un'attività autonoma ai sensi della legge 3 maggio 1955 n. 407, avente un'efficacia espressamente fatta salva dall'art. 5 della legge n. 1369 del 1960, va considerata come prestazione di lavoro subordinato quando si svolga in regime di subordinazione, e in tal caso l'eventuale interposizione di un organismo associativo, quale una cooperativa, deve ritenersi illegittima e inefficace a norma dell'art. 1 della citata legge n. 1369 del 1960.

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1955 num. 407, Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)