diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 10697 del 29/11/1996 (Rv. 500946 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Attività di facchinaggio - Svolgimento in regime di autonomia o di subordinazione a seconda delle modalità - Configurabilità - Intermediazione di organismo associativo - Illiceità nel caso di prestazioni di natura subordinata - Fattispecie.
Stato
decisa il 1996-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500946-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)

Anche l'attività di facchinaggio, benché possa avere la natura giuridica di un'attività autonoma ai sensi della legge 3 maggio 1955 n. 407, avente un'efficacia espressamente fatta salva dall'art. 5, lett. g), della legge 23 ottobre 1960 n. 1369 (ma poi abrogata, successivamente ai fatti di causa, dall'art. 5 del d.P.R. 18 aprile 1994 n. 342, nel quadro della semplificazione dei procedimenti amministrativi relativi alle attività già soggette ad autorizzazione), va considerata quale prestazione di lavoro subordinato quando si svolga in regime di subordinazione, e in tal caso l'eventuale interposizione di un organismo associativo deve ritenersi illegittima e inefficace a norma dell'art. 1 della legge n. 1369 del 1960. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto sussistente un'ipotesi di illecita interposizione da parte della cooperativa appaltatrice del servizio di facchinaggio, dando rilievo all'utilizzazione di due macchine della società appaltatrice e, soprattutto, alle modalità di svolgimento del lavoro).

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1955 num. 407, Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 5 com. 1 n. 7, Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST., DPR 18/04/1994 num. 342 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)