Sez. L, Sentenza n. 3885 del 19/04/1999 (Rv. 525529 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE | Nozione - Rischio collegato direttamente o indirettamente all'attività lavorativa - Rilevanza - Rischio elettivo - Limite della copertura assicurativa - Conseguenze - Dipendente di un ente pubblico autorizzato sia a risiedere fuori sede sia ad utilizzare il proprio mezzo di trasporto per i servizi esterni - Infortunio verificatosi lungo il percorso tra il luogo di abitazione e il luogo del servizio fuori sede - Accertamento, ai fini della relativa indennizzabilità, della relazione intercorrente tra le due suddette autorizzazioni - Oggetto - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE
In materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, il requisito dell'"occasione di lavoro" implica la rilevanza di ogni esposizione a rischio ricollegabile allo svolgimento dell'attività lavorativa in modo diretto o indiretto, assumendo così il lavoro il ruolo di "fattore occasionale" del rischio tutelato e il "rischio elettivo" quello di limite della copertura assicurativa, esclusa, invece, ogni rilevanza autonoma del grado maggiore o minore del rischio. Ne consegue che ai fini dell'indennizzabilità di un infortunio occorso, lungo il percorso tra il luogo della propria dimora e il luogo di prestazione dell'attività lavorativa fuori sede, ad un dipendente pubblico compreso tra il personale viaggiante e autorizzato sia a risiedere fuori sede sia ad utilizzare il proprio mezzo di trasporto per lo svolgimento dei servizi esterni ("missioni"), è necessario verificare se il dipendente sia stato o meno esentato dal presentarsi in ufficio nei giorni di servizio esterno, tenendo conto anche degli ordinari orari di inizio del servizio fuori sede. (Fattispecie relativa ad un infortunio occorso ad un legale dipendente dell'INAIL per la Calabria, avente sede a Catanzaro, mentre, alla guida della propria autovettura, si recava da Cosenza - ove era stato autorizzato a risiedere - a Crotone per motivi di servizio).
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 4 CORTE COST., Legge 18/12/1973 num. 863 art. 6, Legge 18/12/1973 num. 863 art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)